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Giudizio di primo grado PDF Stampa E-mail


Competenza

Le controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza obbligatorie sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice del Lavoro.
Il Giudice del Lavoro è istituito esclusivamente nella sede principale del Tribunale.

Si tratta di una competenza esclusiva per materia, quindi il Tribunale è competente a conoscere tutte le controversie indicate nell'art. 409 cpc indipendentemente dal loro valore.
La competenza per territorio e' triplice e alternativa: si determina riferendosi o al luogo in cui è sorto il rapporto, o quello in cui si trova l'azienda (o una sua dipendenza) nella quale il rapporto ha effettivo svolgimento, o ancora al foro generale delle persone fisiche secondo le regole generali.
Se la controversia attiene a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, ha competenza esclusiva il giudice del luogo in cui il collaboratore (o agente, o rapresentante) ha il proprio domicilio.

Svolgimento della causa

La domanda si propone con ricorso, il quale a pena di nullita' deve contenere l'indicazione del giudice, le generalità del ricorrente e del convenuto, la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, le conclusioni, l'indicazione specifica dei mezzi di prova e in particolare dei documenti prodotti.

Il ricorso va depositato nella cancelleria del Giudice, il quale fissa con decreto l'udienza di prima comparizione nei successivi 5 giorni.
A tale udienza, che deve essere tenuta entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, le parti devono essere personalmente presenti. Ricorso e decreto devono essere notificati entro 10 giorni al convenuto.
Tra le notifica e l'udienza devono intercorrere almeno 30 giorni.

Il convenuto può costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza, pena la decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni e proporre domande riconvenzionali.
Nella memoria difensiva il convenuto deve prendere posizione in modo preciso sui fatti allegati dal ricorrente, proporre le sue difese, indicare i mezzi di prova e depositare i documenti ritenuti rilevanti. A pena di decadenza, è tenuto a sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio e proporre le eventuali domande riconvenzionali.
Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.
Se una parte non si presenta, il giudice può desumere da tale condotta “argomenti di prova” ex art. 116 c.p.c.
L’interrogatorio libero non rappresenta tuttavia mezzo di prova, ma serve solo a chiarire al giudice i termini della controversia. Se la conciliazione riesce, il giudice ne redige verbale che ha efficacia di titolo esecutivo.
Se non riesce, il giudizio procede, dapprima con l’esame delle questioni pregiudiziali e quindi con l’ammissione delle prove richieste dalle parti. L’assunzione delle prove può avvenire nella stessa udienza, ma usualmente il giudice rinvia tale incombente ad un’udienza successiva.
Rispetto al rito ordinario, il Giudice del Lavoro ha poteri più ampi, anche sotto l’aspetto istruttorio. Egli può, ad esempio, ordinare d’ufficio l’esibizione di documenti, accedere al luogo di lavoro, chiedere informazioni ai sindacati, disporre l’ammissione di qualsiasi mezzo di prova anche fuori dai limiti del codice di procedura (con l’esclusione del solo giuramento), ridurre le liste testimoniali. Esaurita l’istruttoria, il giudice può fissare una “udienza di discussione”, concedendo alle parti un termine per il deposito di note difensive. La discussione è orale.
Al termine della discussione, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo

La sentenza

La sentenza è immediatamente esecutiva.

L’esecutività può tuttavia essere sospesa dal giudice d’appello (cd. inibitoria) quando

  1. l’esecuzione potrebbe comportare gravissimo danno al datore di lavoro (se ad agire è il lavoratore)
  2. ricorrono “gravi motivi” e l’esecuzione è iniziata (se è il datore di lavoro ad agire)
  3. vi sono “gravi e fondati motivi”, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti (solo per i procedimenti radicati dopo il 01.03.2006 ex art. 283 c.p.c.)


Il lavoratore può avviare l’esecuzione anche in base al solo dispositivo della sentenza, possibilità che è invece preclusa al datore di lavoro.
In ogni caso in cui vi sia condanna al pagamento di somme di denaro in favore del lavoratore, il Giudice deve condannare il datore anche al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno di maturazione del diritto a quello di effettivo pagamento.

 

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