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Il rito speciale del lavoro si applica a tutte le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato sia nel pubblico impiego che nel rapporto di lavoro privato. La controversia può riguardare qualsiasi aspetto del rapporto. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano nella competenza del Giudice del Lavoro le controversie attinenti: - l'impugnazione dei licenziamenti;
- l’applicazione di sanzioni disciplinari;
- la violazione delle regole relative alla costituzione del rapporto;
- le pretese di natura retributiva (differenze retributive, trattamento di fine rapporto, etc.);
- il risarcimento dei danni conseguenti a violazioni di regole imperative (danni da infortunio, mancato versamento dei contributi previdenziali, mobbing, demansionamento, etc.)
- l'inquadramento del lavoratore (attribuzione a mansioni superiori)
- la violazione degli obblighi di fedeltà e non concorrenza (artt. 2105 c.c.)
Il rito speciale si applica inoltre a controversie estranee all'ambito del rapporto di lavoro subordinato, cd. parasubordinazione, quali (art. 409 c.p.c.): - rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione d'opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale.
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co., lavoro a progetto).
- contratti agrari (mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto). In questo caso si applica il rito del lavoro, ma il Giudice competente è identificato nelle sezioni specializzate agrarie previste dalla legge 320 del 1963.
Il processo del lavoro si articola in varie fasi: - tentativo obbligatorio di conciliazione;
- giudizio di primo grado;
- giudizio d'Appello;
- giudizio di Cassazione.
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