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Il rito speciale del lavoro si applica a tutte le controversie relative a rapporti di lavoro subordinato sia nel pubblico impiego che nel rapporto di lavoro privato.
La controversia può riguardare qualsiasi aspetto del rapporto.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano nella competenza del Giudice del Lavoro le controversie attinenti:

  • l'impugnazione dei licenziamenti;
  • l’applicazione di sanzioni disciplinari;
  • la violazione delle regole relative alla costituzione del rapporto;
  • le pretese di natura retributiva (differenze retributive, trattamento di fine rapporto, etc.);
  • il risarcimento dei danni conseguenti a violazioni di regole imperative (danni da infortunio, mancato versamento dei contributi previdenziali, mobbing, demansionamento, etc.)
  • l'inquadramento del lavoratore (attribuzione a mansioni superiori)
  •  la violazione degli obblighi di fedeltà e non concorrenza (artt. 2105 c.c.)


Il rito speciale si applica inoltre a controversie estranee all'ambito del rapporto di lavoro subordinato, cd. parasubordinazione, quali (art. 409 c.p.c.):

  • rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione d'opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale.
  • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co., lavoro a progetto).
  • contratti agrari (mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto). In questo caso si applica il rito del lavoro, ma il Giudice competente è identificato nelle sezioni specializzate agrarie previste dalla legge 320 del 1963.

 

Il processo del lavoro si articola in varie fasi:

  1. tentativo obbligatorio di conciliazione;
  2. giudizio di primo grado;
  3. giudizio d'Appello;
  4. giudizio di Cassazione.  

 

 

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