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- Collegato Lavoro: dubbi di costituzionalitą sul nuovo regime sanzionatorio
- Immutabilitą dei motivi nel licenziamento disciplinare
- La contestazione disciplinare deve essere immediata per giustificare il licenziamento
- Impugnativa del lodo arbitrale disciplinare: competenza del tribunale in unico grado
- Sulla proporzionalitą fra infrazione e sanzione
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Secondo costante giurisprudenza, infatti, la forma scritta del licenziamento è richiesta ad substantiam, in base all’art. 2 della legge n. 604/66, anche dopo la riformulazione di questa norma operata con la legge n. 108/90. Sia l’intimazione del licenziamento che la comunicazione dei relativi motivi (ove il lavoratore ne abbia fatto richiesta) devono, a pena di inefficacia, rivestire la forma scritta, con la conseguente irrilevanza di una intimazione e di una contestazione espressa in forma diversa e della conoscenza che il lavoratore ne abbia altrimenti avuto. In particolare l’art. 2 della legge n. 604/1966 esige che lo scritto, da utilizzare come strumento di comunicazione, non solo sia espressamente diretto all’interessato, ma sia anche a lui consegnato, con la conseguenza che è inidonea a realizzare la comunicazione scritta voluta dalla legge la conoscenza che il lavoratore abbia avuto altrimenti del licenziamento.
Giustificato motivo o giusta causa Il licenziamento per giustificato motivo può essere:
- Danneggiamento dei macchinari; - Assenze ingiustificate; - Ripetuti ritardi ingiustificati; - Ubriachezza, comportamento scorretto o offensivo verso gli altri colleghi Le giustificazioni del lavoratore devono essere presentate nel termine di giorni 5 dalla ricezione della lettera di contestazione disciplinare. Ove vengano dedotte esigenze di riassetto organizzativo finalizzato ad una più economica gestione dell’azienda – la cui scelta imprenditoriale è insindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità – il licenziamento del dirigente non è ingiustificato, tale potendo considerarsi solo quello sorretto da un motivo che si dimostri pretestuoso e non corrispondente alla realtà, ovvero tale che la sua ragione debba essere rinvenuta unicamente nell’intento del datore di lavoro di liberarsi della persona del dirigente e non in quello di perseguire il legittimo esercizio del potere riservato all’imprenditore di riorganizzare le risorse umane in modo da consentire una gestione non in perdita dell’azienda. Tuttavia, un contratto collettivo può validamente limitare la possibilità di licenziamento del dirigente alle ipotesi di “giusta causa” e di “giustificato motivo soggettivo”. In tal caso deve escludersi che il licenziamento possa essere motivato con riferimento ad esigenze organizzative. Il recesso dell’azienda per ragioni non previste dal contratto collettivo non può peraltro ritenersi inefficace (con conseguente affermazione della permanenza del rapporto), onde al dirigente deve essere riconosciuto in tal caso soltanto il diritto alla tutela indennitaria.
Impugnazione del licenziamento Se il licenziamento non è impugnato, si decade quindi dalla possibilità di richiedere al Giudice del lavoro l'annullamento del provvedimento datoriale. L'impugnazione si può proporre con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro. Può essere proposta, tuttavia, "con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore" di impugnare il licenziamento. Il lavoratore, impugnando un licenziamento ingiustificato, ha il solo onere di dedurre e provare il rapporto di lavoro e il licenziamento; mentre il datore di lavoro ha l’onere di eccepire e provare l’esistenza del giustificato motivo e le dimensioni dell’impresa o dell’unità produttiva autonoma, siccome fatti impeditivi o limitativi del diritto fatto valere dal lavoratore. Se il giudice si pronunzierà per l'illegittimità del licenziamento, se cioè riscontrerà che il licenziamento non è sorretto da motivazioni valide, ci sono conseguenze diverse a seconda delle dimensioni dell'azienda. Obbligo per il datore di lavoro è tenutoa riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni, o in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità (maggiorabile fino a dieci mensilità per il lavoratore con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il lavoratore con anzianità superiore ai venti anni) (art. 8 della legge n. 604/66) Ove, accertata l’illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro non riassuma il dipendente, egli è tenuto al pagamento non solo dell’indennità nella misura stabilita dal giudice ma anche dell’indennità sostitutiva del preavviso. Tale indennità è incompatibile con la reintegrazione nel posto di lavoro disposta in base all’art. 18 St. Lav., mentre invece è dovuta in caso di applicazione della legge n. 604/66, per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro (Cassazione Sezione Lavoro n. 13380 dell’8 giugno 2006, Pres. Sciarelli, Rel. La Terza). Obbligo per il datore di lavoro di reintegrare il lavoratore al suo posto di lavoro, pagandogli tutte le retribuzioni mancate dal giorno del licenziamento illegittimo fino alla reintegra (con un minimo, in ogni caso, di 5 mensilità) (art. 18 Statuto dei lavoratori). Il lavoratore può scegliere di non tornare più a lavorare, ed accettare per questo un indennizzo di 15 mensilità, da opzionare entro 30 giorni. Grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’inesistenza del requisito occupazionale. |
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