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Il mobbing deriva dal verbo anglosassone to mob, letteralmente attaccare, assalire, accerchiare, ed è stato per la prima volta utilizzato nel mondo animale dall’etologo Konrad Lorenz per descrivere il comportamento di aggressione del “branco nei confronti di un animale o un esemplare isolato”.

 

Mutuato in ambito giuridico, il mobbing definisce oggi ogni tipo di violenza psicologica, esercitata in maniera sistematica nel luogo di lavoro ad opera di un superiore o di colleghi di lavoro, singolarmente o in gruppo, e perpetrata con intento discriminatorio e persecutorio nei confronti di un determinato lavoratore, con lo scopo di emarginarlo progressivamente e di indurlo alle dimissioni.

Pertanto gli elementi caratterizzanti del comportamento mobbizzante sono necessariamente 4 ovvero:

  • elemento finalistico: intento discriminatorio o persecutorio dei comportamenti esercitati;
  • elemento logistico: il comportamento mobbizzante deve avvenire nel luogo di lavoro;
  • elemento temporale: i comportamenti mobbizzanti devono verificarsi con un certa frequenza e con una durata apprezzabile nel tempo (almeno sei mesi, secondo uno dei primi studi svedesi recepiti in Italia);
  • elemento personale: dislivello sostanziale e non solo formale fra il mobber (ovvero colui che pone in essere il comportamento discriminatorio o persecutorio) e la vittima. Ció comporta che non necessariamente il mobber è il diretto superiore gerarchico, ma puó anche essere un collega che, per contingenti motivi, si trova in una posizione di superioritá rispetto alla vittima.

La violenza morale può manifestarsi con una molteplicità di aspetti, che in via esemplificativa e non esaustiva possono cosí riassumersi:

  • attacchi ai contatti umani: impedimento alla libera espressione del lavoratore; isolamento dai colleghi; trasferimento in luoghi isolati o comportanti lunghi tempi di percorrenza;
  • attacchi alla reputazione: ridicolizzazione, umiliazione, attacco alle convinzioni religiose, sessuali, morali, calunnia su membri familiari, azioni di sabotaggio;
  • demansionamento: privazione degli incarichi e delle mansioni di competenza, privazione degli strumenti lavorativi (scrivania, stanza, computer), e dei fringe-benefits  (autovettura, telefono cellulare, buoni benzina), attribuzione di mansioni inferiori, simulazione di errori professionali, forzosa inattivitá;
  •  esercizio di violenza morale: compromissione dello stato di salute tramite azioni premeditate quali il diniego di periodi di ferie o di congedo o di permessi, l’attribuzione di mansioni a rischio o con turni massacranti, uso continuo e sproporzionato di ore di straordinario, minaccia di licenziamento.

Tutela giuridica

Risarcimento del danno:

  1. patrimoniale;
  2. professionale;
  3. biologico;
  4. morale;
  5. esistenziale.
Secondo la piu' recente giurisprudenza della Cassazione Civile, l'onere della prova dell'esistenza del danno, della sua entita' e del nesso causale fra il comportamento mobbizzante e il danno subito e' a carico del lavoratore.

 

 

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