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| Collegato Lavoro: dubbi di costituzionalitą sul nuovo regime sanzionatorio |
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Con ordinanza interlocutoria n. 2112/2011, depositata il 28 gennaio 2011, la Corte di Cassazione si è espressa ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, commi 5 e 6, l. 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato Lavoro), con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 Cost. ed ha così rimesso gli atti alla Corte Costituzionale. In primo luogo, la Corte ha interpretato il comma 7 dell'art. 32 della citata legge, nel senso che la nuova normativa, introdotta in materia di risarcimento per l'illegittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, debba applicarsi non solo ai giudizi di merito ma anche a quelli pendenti in Cassazione. Secondo la Corte, infatti, diversamente ritenendo, si arriverebbe “a discriminare fra situazioni diverse, in base alla circostanza, del tutto accidentale, di una pendenza della lite giudiziaria (in una od altra fase)” adottando “un regime risarcitorio diverso a seconda che i processi pendano nel merito oppure in Cassazione”. La Corte ha puntualizzato come l'illegittima apposizione del termine non venga comunque ad incidere sulla continuità del rapporto, che continua pertanto a produrre i propri effetti. Nell'ordinanza viene altresì ribadito l'univoco orientamento giurisprudenziale, secondo cui alle ipotesi di nullità del termine apposto, non potesse applicarsi la tutela prevista dall'art. 18 L.300/70, bensì il danno andasse risarcito sulla base degli ordinare criteri civilistici relativi all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Tale danno era quindi rappresentato, essenzialmente dalle retribuzioni non percepite “dal momento dell'inutile offerta delle proprie prestazioni e fino al momento dell'effettiva riammissione in servizio.” La normativa introdotta dal Collegato Lavoro, ha invece previsto, in luogo di tale risarcimento, il pagamento in favore del lavoratore, di un'indennità onnicomprensiva (in misura compresa fra le 2,5 e le 12 mensilità). La Suprema Corte ha osservato come ciò sia in contrasto con i principi di ragionevolezza, nonché di effettività del rimedio giurisdizionale espressi dagli art. 3, secondo c., 24 e 111 Cost. La Cassazione ha inoltre evidenziato la lesione del diritto al lavoro, sancito dall'art. 4 Cost. La liquidazione di un'indennità sproporzionata per difetto, rispetto all'ammontare del danno, può infatti indurre il datore di lavoro a persistere nel proprio inadempimento, anche in virtù della inapplicabilità, alle controversie in materia di lavoro, dell’art. 614 bis c.p.c., che sanziona la non attuazione degli obblighi di fare infungibili. Viene infine rilevato un ulteriore contrasto con l’art. 117 Cost., per violazione dell’obbligo internazionale assunto dall’Italia con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, il cui art. 6, 1° c., prevede il diritto al giusto processo ed impone al potere legislativo di non intromettersi nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla decisione di una singola controversia o su un gruppo di esse.
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