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Dimissioni volontarie: precisazioni dal Ministero PDF Stampa E-mail

Con un Comunicato del 13 marzo 2008, il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale fornisce ulteriori chiarimenti sulle nuove modalità di presentazione delle dimissioni volontarie dei lavoratori dipendenti.
Il decreto interministeriale 21 gennaio 2008, che ha introdotto la nuova modalità di presentazione delle dimissioni volontarie  ha stabilito che dal 5 marzo le dimissioni sono legittime se presentate utilizzando il nuovo modulo informatico.

Il Ministero precisa che se le dimissioni sono state presentate prima, ma a causa della decorrenza dei termini di preavviso il rapporto di lavoro non è ancora cessato non è necessario compilare il nuovo modello per le dimissioni volontarie.
Inoltre aggiunge che le dimissioni possono revocate entro 15 giorni dall’apposizione della marca temporale, a condizione che il datore di lavoro non ne sia venuto a conoscenza.
La nuova procedura si applica anche alle lavoratrici madri nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento.

Il Ministero inoltre elenca i rapporti inclusi e i rapporti esclusi nel campo di applicazione della nuova normativa.

 

Fonte: http://norma.dbi.it

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 
NOTIZIA 13 marzo 2008
 
Dimissioni Volontarie.
Il Ministero formisce ulteriori chiarimenti
 
Ad un primo bilancio dei dati relativi alle nuove modalità di presentazione delle dimissioni volontarie, sono 21.799 le segnalazioni di "intenzione" di dimissione pervenute attraverso i soggetti intermediari.
Ad oggi, sono accreditati al sistema 580 Centri per l'Impiego ed 8106 Comuni, oltre a DPL, DRL e strutture analoghe delle regioni e province autonome.
Si ricorda che con l'introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, diventano nulle le dimissioni presentate in altra forma.
Rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura soltanto le dimissioni presentate dopo il 5 Marzo 2008.
Nel caso in cui il lavoratore ha presentato le proprie dimissioni prima dell'entrata in vigore del decreto, ma a causa della decorrenza dei termini di preavviso il rapporto di lavoro non è ancora cessato, non è necessario compilare il nuovo modello per le dimissioni volontarie.
E' possibile revocare le dimissioni presentate con la nuova procedura, purchè sia fatto entro 15 giorni dall'apposizione della marca temporale e purchè l'atto di dimissioni non sia ancora pervenuta a conoscenza del datore di lavoro in quanto l'atto è di natura recettizia.
La nuova procedura si applica anche nei confronti delle lavoratrici madri nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento previsto dall'art. 54 del TU 151/2001.

Tipologie rapporti di lavoro cui si applica il Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008

  • Il lavoro subordinato nell'impresa di cui all'art. 2094 del c.c., ivi compreso il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione e negli enti pubblici nonché il rapporto di lavoro domestico;
  • la collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
  •  l'associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 e ss del c.c. solo se caratterizzati dall'apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali;
  • il lavoro tra soci e cooperative;
  •  titolari di contratti di natura occasionale, (articolo 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente - le c.d. "mini co.co.co.").

Ipotesi escluse dal campo di applicazione del Decreto Interministeriale 21 gennaio 2008
 

  • le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, ovvero tutte quelle cessazioni del rapporto di lavoro che derivano dall'incontro della volontà dei due contraenti che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti, che sanciscono la libera manifestazione del consenso;
  • le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, stante il principio della libera recedibilità del rapporto;
  • le cosiddette "dimissioni incentivate" del rapporto ove siano il frutto di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e quindi configurino una risoluzione consensuale del rapporto;
  • i casi di collocamento in quiescenza e di collocamento in pensione;
  • le cessioni del contratto in quanto, in queste ipotesi, la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale ma con accordo trilaterale;
  • gli stages e i tirocini in quanto non costituiscono rapporti di lavoro né autonomo né subordinato;
  • le prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 276/2003;
  • le prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c. c.;
  • i rapporti di lavoro marittimi, poiché i contratti di arruolamento della gente di mare sono regolati dalla legge speciale del codice della navigazione e non dal codice civile;
  • le dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni purchè si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;
  • i rapporti di impiego pubblico non privatizzati e dunque non contrattualizzati ( ai sensi dell'art. 3 D.L.gs. 165/2001) e cioè:
  • i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
  • gli avvocati e procuratori dello Stato;
  • il personale militare e delle forze di polizia;
  • il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
  • dipendenti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dal D.Lgs. C.P.S. 691/1947 (dipendenti della Banca d'Italia), e dalle leggi 281/1985 (dipendenti della CONSOB) e 287/1990 (dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato);
  • dipendenti dell'ISVAP;
  • a tali soggetti vanno aggiunti, per espressa previsione normativa, i dipendenti delle Autor
 
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