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Min.Lavoro: validitą dei contratti a chiamata e delle somministrazioni a tempo indeterminato PDF Stampa E-mail

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la circolare n. 7 del 25 marzo 2008, fornisce alcuni chiarimenti in merito all'abrogazione del contratto intermittente e del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare, non è prevista una conversione dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato o dei contratti di lavoro intermittente in altra fattispecie contrattuale. Ne consegue che non è più possibile stipulare contratti di lavoro intermittente o a chiamata a far data dal 1° gennaio 2008, mentre quelli stipulati prima dell'entrata in vigore della legge restano efficaci fino alla loro scadenza naturale, se stipulati a termine o, se a tempo indeterminato, mantengono la loro efficacia fino al verificarsi del recesso di una delle parti o per mutuo consenso.

Inoltre, per quanto riguarda la validità delle clausole elastiche e flessibili stipulate antecedentemente la Legge n. 247/2007, mantengono comunque la loro efficacia e continuano a produrre effetti tra le parti.

 

Fonte: dplmodena.it 

 
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