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| Divieto di sottoporre i lavoratore a due procedure disciplinari per lo stesso fatto |
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Cassazione Sezione Lavoro n. 21760 del 22 ottobre 2010 Lavoro subordinato - procedimento disciplinare - divieto di reitazione della procedura per lo stesso fatto Il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per gli stessi fatti, il detto potere, ormai consumato. Gli è consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva, nonché dei fatti non tempestivamente contestati o contestati ma non sanzionati - ove siano stati unificati con quelli ritualmente contestati - ai fini della globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravità degli specifici episodi addebitati.
Fonte: Legge-e-giustizia.it |
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