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Immutabilitą dei motivi nel licenziamento disciplinare PDF Stampa E-mail

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 6499 del 22 marzo 2011, Pres. Vidiri, Rel. Filabozzi

Licenziamento disciplinare - immutabilità della contestazione disciplinare

L'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento disciplinare, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione disciplinare anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa del lavoratore incolpato.
La possibilità di introdurre modificazioni dei fatti contestati può essere riconosciuta solo con riguardo a modificazioni concernenti circostanze non significative rispetto alla fattispecie contestata e così quando tali modificazioni non configurino elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare e non comportino dunque un pregiudizio alla difesa del lavoratore. (Nella fattispecie al lavoratore era stato contestato un "ammanco", mentre nella lettera di licenziamento si faceva espresso riferimento al "furto in azienda" come ipotesi tipizzata dal CCNL applicato per l'irrogazione del provvedimento di recesso). 

 
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