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La contestazione disciplinare deve essere immediata per giustificare il licenziamento PDF Stampa E-mail

Cassazione Sezione Lavoro n. 3043 dell'8 febbraio 2011, Pres. Vidiri, Rel. Mammone

Licenziamento disciplinare - tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare

La giurisprudenza di legittimità individua la ratio del principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare (desumibile dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori) nell'obbligo di osservare le regole della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, e ritiene che non sia consentito all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto; nel licenziamento l'immediatezza della contestazione si configura dunque quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Il criterio di immediatezza va inteso peraltro in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale. La relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici.

 
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