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Approvato il Collegato Lavoro PDF Stampa E-mail

Il cd. Collegato Lavoro è divenuto legge. E' stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2010, n. 262 la Legge 4 novembre 2010, n. 183, che entrarà in vigore a decorrere dal 24 novembre prossimo e che dispone novità importanti nel mondo del lavoro.

Innanzi tutto viene meno l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c.

D'ora in poi il lavoratore può decidere se ricorrere all’arbitrato e se invece rivolgersi direttamente al giudice ordinario per risolvere una controversia, tranne nei casi in cui sia stato stitpulato un contratto di lavoro cd. certificato dalle apposite commissioni.

Al posto del vecchio tentivo obbligatorio di conciliazione, vi sono numerose procedure di conciliazione e di arbitrato, prima fra tutte quella esperibile innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Il lavoratore, quindi, potrà scegliere tra arbitro e giudice in caso di lite nascente in corso di rapporto di lavoro, con esclusione del licenziamento, la cui impugnazione rimarrà di “competenza” del giudice ordinario: nella ipotesi di licenziamento invalido, lo stesso potrà essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta.

Per i contratti a tempo determinato il licenziamento deve con qualsiasi atto scritto deve essere attuata nei 60 giorni dal licenziamento o dalla conoscenza dei motivi dello stesso, ma è inefficace se, entro i successivi 270 giorni, il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

In caso di conversione del rapporto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato, viene introdotto una indennità pari ad un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità, riducibile fino alla metà.


Tra le altre principali novità introdotte dal provvedimento possono essere menzionate tra l’altro:

- il rafforzamento dell’istituto dell’apprendistato, con la previsione di poter assolvere all’ultimo anno di obbligo scolastico (cioè a partire dai 15 anni) imparando un mestiere in azienda; all’apprendista dovrà, però, essere garantito un congruo numero di ore di formazione con un tutor;

- l’obbligo, per le università pubbliche e private, di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei laureati;

- il personale in servizio sulle navi di Stato, che abbia contratto malattia croniche per l’esposizione all’amianto (come l’asbestosi) sarà equiparato alle vittime del dovere con la previsione di un indennizzo (per cui è previsto un aumento di budget a partire dal 2012);

- nella ipotesi di lavoro sommerso scatterà la sospensione dell’attività imprenditoriale, disposta nei casi più gravi e anche dove l’autorità ispettiva riscontri violazioni in materia della normativa antinfortunistica;

- è stata, altresì, introdotta una clausola di salvaguardia ai fini del pensionamento anticipato, con un minimo di 58 anni e 35 di contributi, per i lavori considerati usuranti;

- sarà considerato reato il mancato versamento delle trattenute previdenziali ai co.co.co. comprendendo anche i lavoratori a progetto.

Il provvedimento contiene anche molte disposizioni in materia di lavoro pubblico; vediamo nello specifico quali sono.

L’articolo 2, concernente la riorganizzazione degli Enti e il riordino degli organi collegiali, prevede la delega al Governo finalizzata all'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni sindacali, di uno o più decreti legislativi con lo scopo di:

- provvedere alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (quali ad esempio, Inps, Inail, Inpdap, Enpals, enti e fondazioni previdenziali di professionisti o lavoratori autonomi, Italia Lavoro, Isfol) e dal Ministero della salute (ad esempio, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti zooprofilattici, Aifa, Croce rossa italiana);

- provvedere alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero sugli stessi organismi.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, poi, il Ministero della salute dovrà provvedere al “riordino” dei propri organi collegiali istituiti presso l’amministrazione centrale, che dovranno essere ridotti sia nel numero che nella composizione.

Altra previsione sempre per il pubblico impiego concerne il fatto che per le pubbliche amministrazioni, a differenza dei datori di lavoro privati, non sarà più necessario comunicare agli uffici del lavoro le instaurazioni (proroghe, trasformazioni, cessazioni) di rapporti di lavoro entro il giorno antecedente a quello in cui si verifica l’evento.

Ancora è previsto per le pubbliche amministrazione:

- l’obbligo di trasmissione per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica tutti i dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica d’uso professionale dei dirigenti e i tassi di presenza e assenza del personale: dati che saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento;

- per quanto concerne le modalità di assunzione, il datore di lavoro pubblico non sarà più obbligato alla consegna immediata al lavoratore di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (o copia del contratto individuale di lavoro): potrà assolvere a tale obbligo entro 20 giorni;

- non vi sarà più l’obbligo di comunicazione entro il termine di 5 giorni agli uffici del lavoro competenti per territorio delle variazioni intervenute nel corso del rapporto di lavoro stesso;

- ampliamento della possibilità di fruire della mobilità volontaria ex art. 30, D.Lgs. 165/2001, ossia passaggio diretto di personale, nella forma dell’assegnazione temporanea per un massimo di tre anni;

- altra novità importante riguarda il part – time, in quanto entro il termine di 6 mesi dalla entrata in vigore della legge, le pubbliche amministrazioni avranno la facoltà (e non l’obbligo) di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione del part – time già adottati prima dell’entrata in vigore del D.L. 112/2008.

Altra novità rilevante concerne la legge 104/1992 sui portatori di handicap, in quanto alcuni punti dell’articolo 33 di tale legge sono stati modificati (permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità);

- la fruizione dei permessi è limitata ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado, tranne il caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano superato i 65 anni o siano deceduti o mancanti, o siano anche loro affetti da grave disabilità;

- viene reso esplicito il divieto (già vigente, però, nei fatti, per effetto delle numerose norme interpretative susseguitesi nel corso degli anni) di riconoscere a più di un lavoratore il diritto di assistere la stessa persona (tranne il caso di assistenza a figli con handicap grave);

- il diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio viene trasformato nel diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere;

- obbligo da parte della PA di comunicazione alla Funzione Pubblica (entro il 31 marzo di ogni anno) i nominativi di tutti i dipendenti che fruiscono dei permessi ex articolo 33, L. 104/1992

Ancora, per quanto concerne le pari opportunità e l’assenza di discriminazioni, è stato istituito (articolo 21) il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni”, formato da rappresentanti dell’amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, che dovrà garantire e vigilare sull’effettiva pari opportunità tra uomini e donne, nonché a contrastare fenomeni di ‘mobbing’.

 

Fonte: altalex.com

 
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