Docenti non vaccinati sospesi, ma assenti per malattia: diritto agli stipendi e alla contribuzione trattenuti

Il Giudice del Lavoro di Roma ha accolto integralmente la richiesta del Ns Cliente di vedersi riconosciuti tutti emolumenti illegittimamente trattenuti a seguito della sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale ai sensi dell’art.4 ter del DL 44/2021 del 10.1.2022.

Il docente, già in malattia a decorrere dal settembre 2021, era stato sospeso dalla retribuzione a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 del DL 44/2021, oggi di fatto abrogato, che imponeva a tutto il personale docente di produrre nei termini prescritti la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione.

Nonostante fosse stato fatto presente lo status di malattia pregressa e nonostante lo stesso Ministero con la nota n. 1927 del 17 dicembre 2021 e la successiva nota n. 1929 del 20.12.2021, avesse già chiarito che l’obbligo vaccinale si applicava a tutto il personale scolastico incluso quello assente dal servizio tranne nelle ipotesi tassativamente indicate, tra cui risultava il versare nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro, il docente era stato sospeso dalla retribuzione e dalla contribuzione per tutto il periodo successivo fino al giugno 2022, data di riammissione in servizio di tutto il personale docente anche non vaccinato.

Il Giudice del Lavoro di Roma, con sentenza del 24 maggio 2023, ha sancito l’illegittimità del provvedimento di sospensione posto che il docente si trovava proprio in malattia e quindi in una condizione di legittima sospensione dalla prestazione lavorativa.

Secondo il Giudice del Lavoro “Il DL 172/2021 va esente da censure di illegittimità costituzionale solo a condizione che l’obbligo vaccinale e la relativa sospensione senza stipendio in caso di inottemperanza da parte del personale scolastico siano strettamente connessi alla tutela del diritto alla salute, evitando la diffusione del virus.
Ciò presuppone che il lavoratore o la lavoratrice della scuola prestino effettivamente attività lavorativa, perché solo così la mancata vaccinazione costituisce un potenziale pericolo di contagio”
Da qui l’accoglimento del ricorso posto che “la sospensione è stata disposta in costanza di legittima assenza del docente dal servizio e dunque dal luogo di lavoro, per cui non risulta sorretta da alcuna prevalente esigenza di tutela dell’interesse collettivo alla salute”.

Il Ministero è stato quindi condannato a corrispondere le retribuzioni illegittimamente trattenute, nonché la relativa contribuzione, oltre al riconoscimento di ogni elemento dovuto e non maturato per effetto della sospensione stessa, quali ferie e permessi.

 

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