CASSA INTEGRAZIONE PER CAUSALE COVID 19
Con il decreto cd. Cura Italia sono stati inseriti con decorrenza dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto, tutta una serie di ammortizzatori sociali volti a salvaguardare i livello occupazionali a fronte della chiusura più o meno generalizzata della maggior parte delle attività produttive del Nostro Paese.
Si tratta della cassa integrazione ordinaria, della Cassa Integrazione in deroga, dell’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) o dai fondi di solidarietà di settore.
Si tratta come detto di ammortizzatori sociali creati ad hoc uguali per alcuni aspetti, come la durata massima, pari per tutti a 9 settimane, ma differenti per altri, tra cui le procedure da seguire per la loro erogazione e la platea di lavoratori ai quali spettano.
Vediamo quali sono:
1. NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (art. 19)
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.
Le novità che riguardano le CIGO richiesta per ragioni strettamente connesse all’epidemia da COVID-19 sono:
a. l’estensione dell’integrazione a tutti i dipendenti in forza all’azienda che ne faccia richiesta al 23 febbraio, a prescindere dall’anzianità e tipologia contrattuale (con l’eccezione dei lavoratori in somministrazione cui spetta un trattamento ad hoc);
b. la CIGO con causale “COVID-19 nazionale” viene concessa per un periodo massimo di 9 settimane che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di CIGO ottenibile;
c. l’abbreviazione della procedura di consultazione sindacale, che può essere conclusa anche in via telematica in tre giorni (anziché 25) citando l’apposita causale;
d. lo snellimento della procedura di domanda, per la quale l’impresa non dovrà fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività̀ lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità̀ dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori;
e. nessun contributo aggiuntivo è dovuto dall’azienda.
2. CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA IN SOSTITUZIONE DELLA STRAORDINARIA (Art 20)
Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.
Le imprese in regime di CIGS pertanto possono richiedere fino a 9 settimane di CIGO con la causale COVID-2019: l’erogazione della CIGO sarà effettuata direttamente dall’INPS ai lavoratori e sospende il decorso della CIGS, che riprende ad esaurimento del periodo di CIGO.
Non si applica il contributo addizionale previsto dall’art. 5 d.lgs 148/2015
3. FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE assegno ordinario in sostituzione di trattamenti di assegni di solidarietà (Art 21)
I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La concessione può riguardare anche i i lavoratori dell’assegno a totale copertura dell’orario di lavoro.
Semplificando, spetta dunque alle imprese con più di 5 lavoratori che non abbiano normalmente diritto alla CIGO, a carico dei Fondi di Solidarietà istituiti presso l’INPS dalle diverse Categorie o del Fondo di Integrazione Salariale per le Categorie che non l’abbiano istituito. Caratteristiche e modalità gestionali sono sostanzialmente le stesse previste per la cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”, salvo che per il pagamento delle indennità a carico del FIS, che vengono pagate direttamente dall’INPS ai lavoratori.
I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’art 19 del decreto 18-2020 non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.
4. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (Art. 22)
Spetta a tutte le imprese che non abbiano accesso a nessuno degli ammortizzatori sopra elencati, comprese quelle dei settori agricolo, pesca e terzo settore, nonché gli Enti Religiosi riconosciuti civilmente.
Entità, modalità e durata (per un periodo massimo di 9 settimane) sono analoghe a quelle previste per la CIGO con causale COVID-2019, se non i seguenti elementi distintivi:
La richiesta va indirizzata alla Regione in cui si trova il sito produttivo e l’INPS eroga direttamente l’indennità ai lavoratori;
Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello territoriali sulla durata della sospensione del rapporto di lavoro; per i datori che occupano fino a 5 dipendenti non è richiesto alcun accordo.
L’integrazione salariale per tutti è pari all’80% della retribuzione, ma nel rispetto di due massimali differenti in relazione all’importo dello stipendio.
Con la conseguenza che in nessun caso l’assegno percepito supererà i 1.199,72 euro mensili lordi.
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