IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO NEL DECRETO CURA ITALIA parte 1

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L’art. 46 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 cd “Cura Italia”, interviene, da un lato, in materia di procedure di licenziamento collettivo e, dall’altro, in materia di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Restano esclusi da questa disciplina sia il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo, sia i licenziamenti ad nutum (licenziamento del dirigente, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova e licenziamento colf e badanti) che il recesso del datore di lavoro dal contratto a termine, che rimangono efficaci indipendentemente dalla data della loro erogazione.

In materia di licenziamento collettivo, dove per licenziamento collettivo si intende il licenziamento di almeno 5 dipendenti nei successivi 120 giorni in aziende con oltre 15 dipendenti per unità locale o comunque 60 su tutto il territorio nazionale, il Decreto introduce, a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso e sino ai sessanta giorni successivi, un divieto di avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Inoltre, viene disposta la sospensione (sino ai sessanta giorni successivi all’entrata in vigore del Decreto) delle procedure ex legge 23 luglio 1991, n. 223 pendenti, se queste sono state avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Pertanto fino al 16 maggio 2020 i licenziamenti collettivi già avviati al 23 febbraio 2020 sono sospesi, mentre dal 17 marzo 2020 è vietato avviarne di nuovi

Con riferimento invece ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero quelli giustificati da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell’impresa (articolo 3 legge 15 luglio 1966 n. 604) viene previsto un generale divieto di recesso nei sessanta giorni successivi all’entrata in vigore del decreto.

Dei dubbi interpretativi si pongono rispetto alle procedure ex art. 7, L. 604/1966 avviate prima dell’entrata in vigore del decreto.

Infatti come è noto per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 ed occupati presso datori di lavoro aventi i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 L. 300/1970 (ovvero più di 15 dipendenti per unità locale o 60 nel territorio nazionale) il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo dev’essere preceduto da una procedura conciliativa presso l’ITL competente.

Ai sensi della L. 92/2012 “Il licenziamento intimato all’esito del procedimento […] di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, […] produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato” e pertanto è ragionevole dedurre che se la comunicazione è avvenuta prima del 17 marzo 2020, il licenziamento successivo a tale data è pienamente legititmo e non rientra in questa nuova disciplina.

Si segnala, tuttavia, che, nonostante non sia prevista, per le procedure ex art. 7 L. 604/1966 pendenti un effetto sospensivo analogo a quello introdotto per i licenziamenti collettivi, l’indirizzo adottato attualmente da diversi ITL è quello di differire comunque le sedute di conciliazione determinando in concreto, un effetto comunque sospensivo dei procedimenti (cfr. avvisi all’utenza presenti sul sito web dell’INL).

E’ evidente che l’intento governativo di tale scelta, ovvero la sospensione e il divieto d licenziamento è quello di incentivare il più possibile l’adozione di misure alternative al licenziamento e, in particolare, in linea con i precedenti Decreti, gli strumenti organizzativi e contrattuali a disposizione dell’impresa (lavoro agile, fruizione ferie, permessi, CIG in deroga etc.), a salvaguardia dei livelli occupazionali nelle aziende.

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