Il decreto Rilancio (art. 80 del DL 19 maggio 2020 n. 34) come noto ha esteso il divieto dei licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo per un totale di 5 mesi, prorogando quindi al 17 agosto 2020 la scadenza inizialmente prevista dal Cura Italia (art. 47 DL 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge n. 27/2020) al 17 maggio 2020.
Divieto dei licenziamenti e vuoto normativo temporale
L’iter normativo, e soprattutto la tempistica nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Rilancio, hanno determinato però un vuoto temporale tra lo spirare del termine iniziale di divieto dei licenziamenti, come detto, in 60 giorni, e l’entrata in vigore della norma che ha esteso i 60 giorni ad un periodo complessivo di 5 mesi, così determinando un vuoto normativo di due giorni (17 e 18 maggio 2020) entro cui sono stati comunque operati dei licenziamenti, o sono divenuti operativi quelli rimasti sospesi o preclusi in base al DL Cura Italia in ragione della grave situazione emergenziale in corso.
Ed infatti, indipendentemente dalla possibilità o meno di “approfittare” del breve vuoto normativo predetto, può essersi sicuramente verificato che imprese in crisi, costrette a dover chiudere definitivamente la loro attività, abbiano comunque irrogato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ancorché in aperta violazione del divieto normativo, accettando il rischio di un eventuale contenzioso diretto a farne accertare l’invalidità.
E ciò in quanto comunque la nullità di un licenziamento per violazione di legge è conseguenza che deve pur sempre essere accertata in sede giudiziale e non è di automatica applicazione.
Fra l’altro proprio la scelta delle modalità di intervento del Legislatore in una materia tanto complessa presta il fianco a evidenti censure in sede giudiziali, in primis in quanto si è deciso di intervenire pesantemente nelle gestione dei rapporti di lavoro, incidendo in maniera significativa e per un periodo prolungato sulla libertà di impresa sancita dall’art. 41 Cost.
Utilizzo di una norma retroattiva
In secondo luogo in quanto è stata usata una tecnica legislativa, quella una norma retroattiva (il DL Rilancio ha semplicemente sostituito il termine di 60 gg previsto dal DL Cura Italia con quello di 5 mesi), che è chiaramente derogatoria al principio generale della irretroattività della legge ( art. 11 pre-leggi) che presuppone il limite della ragionevolezza e del bilanciamento con altri valori e interessi costituzionalmente protetti da valutarsi in concreto caso per caso. Con la conseguenza che nel bilanciamento fra pro e contro, alcune imprese hanno accettato l’alea dell’eventuale giudizio di impugnativa e hanno deciso di procedere comunque a licenziamenti per GMO.
L’intervento dell’INPS
Sul punto è intervenuto anche l’INPS, che si è trovato a dover gestire richieste di erogazione dell’indennità di disoccupazione NASpI da parte di lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nonostante la preclusione legislativa. L’INPS (con messaggio 2261 del 1° giugno 2020), ha precisato che l’indennità di disoccupazione NASpI deve essere comunque riconosciuta a tutti i lavoratori che abbiano perso involontariamente il lavoro nel periodo di vigenza del divieto suddetto, e ciò al fine di tutelare comunque il lavoratore che comunque si è trovato privato del posto di lavoro senza possibilità di ottenere nel breve periodo una pronuncia di legittimità o meno del comportamento datoriale (ricordiamo infatti che nel medesimo periodo è stata sospesa ogni tipo di attività giudiziaria, con conseguente paralisi di ogni forma di tutela).
E’ ovvio tuttavia che l’INPS si riserva fin da ora di ripetere (ovvero richiedere indietro) quanto erogato a titolo di NASpI nell’ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, ponendo quindi a carico del lavoratore l’oneredi comunicare all’INPS, ai fini del recupero dell’indebito, l’esito eventualmente favorevole del contenzioso.
Pertanto, sia che il lavoratore licenziato invalidamente per violazione del divieto di cui all’art. 46 DL Cura Italia e successive modifiche usufruisca della tutela cd. reintegratoria piena ai sensi dell’art. 18 St. Lav. sia della tutela reintegratoria prevista dalla normativa sulle tutele crescenti in caso di licenziamento nullo dovrà, se reintegrato nel posto di lavoro, restituire la NASpI ricevuta. L’INPS ha inoltre previsto che la restituzione di quanto percepito a titolo di NASpI opera anche nel caso in cui – in attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 – il datore di lavoro revochi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con contestuale richiesta per il lavoratore riassunto del trattamento di cassa integrazione salariale, al fine di evitare la fruizione di un doppio beneficio non dovuto.
Da ultimo l’INPS ha espressamente escluso che la NASpI spetti ai collaboratori domestici, poichè non ricadono nell’ambito di operatività del divieto di licenziamento ex art. 46 DL Cura Italia e successive modifiche, in quanto assoggettati al regime di libera recedibilità.
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