Erogazione della indennità sostitutiva di mensa ai dipendenti

indennità sostitutiva di mensa ai dipendentiErogazione della indennità sostitutiva di mensa ai dipendenti

Corretta la erogazione della indennità sostitutiva di mensa (non soggetta a contribuzione) e non l’indennità di mensa (soggetta invece a contribuzione) ai dipendenti del ristorante che non possono usufruire della mensa ex art. 51 lettera c del D.P.R. n. 917/86
(Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro – sentenza 3900 del 27 ottobre 2023 ).

Dopo il primo grado, anche in appello i Giudici del Lavoro di Roma danno ragione al nostro cliente (datore di lavoro ristoratore) che non ha assoggettato a contribuzione la indennità sostituiva di mensa erogata ai propri dipendenti nel periodo dal 2015 al 2017.

L’accertamento dell’INPS per circa 100.000 euro

Per tale presunta irregolarità contributiva, l’INPS aveva conseguentemente revocato le agevolazioni contributive previste dalla Legge di Stabilità 2015 e di cui alla legge 208/2015, dando vita ad un accertamento notificato anche all’Amministratore Unico personalmente per quasi 100.000,00 euro fra contributi e sanzioni.

Con azione di accertamento negativo tramite il nostro Studio, la Società aveva impugnato il verbale e si era vista dare ragione dal Giudice di primo grado.

La Corte di Appello conferma la sentenza di primo grado sulla corretta erogazione della indennità sostitutiva della mensa

Oggi anche la Corte d’Appello di Roma (Sez. Lavoro) ha confermato la sentenza di primo grado, nel punto in cui ha ritenuto che: “il locale gestito dalla Società è un’hamburgeria e la società ha evidenziato di non poter garantire ai dipendenti di usufruire della mensa, essendo il locale piccolo e coincidendo l’orario dei dipendenti con l’orario dei clienti di aver quindi deciso di pagare un’indennità sostitutiva della mensa. Al riguardo è vero che il CCNL applicato non prevede tale istituto contrattuale. Sussiste tuttavia la possibilità per il datore di lavoro di procedere al pagamento di emolumenti di maggior favore ai dipendenti. La opponente ha quindi pagato ai propri dipendenti una indennità sostitutiva ex art. 6 comma 4 DL 333/1992 convertito in legge 359/1992.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “Il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire mediante buoni pasto, allorché non rappresenti un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per mancanza della corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e del collegamento causale tra l’utilizzazione dei buoni pasto e il lavoro prestato, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, ma una agevolazione di carattere assistenziale; conseguentemente, le erogazioni sono soggette alla disciplina di cui all’art. 17 del d.lg. n. 503 del 1992 ed escluse dalla base imponibile per il computo dei contributi” (Cassazione civile, sez. lav., 17/07/2003, n. 11212).

Nel caso in esame l’indennità è stata pagata nell’importo previsto dalla legge, inferiore ai limiti di tassazione e contribuzione ex art. 51 del DPR 917/86 (E. 5,29). Nessuna contribuzione è quindi dovuta”.

Sentenza n. 3900/2023 pubbl. il 06/11/2023

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INPS – www.inps.it
CAMERA COMMERCIO ROMA – https://www.rm.camcom.it/

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